ART. 1
Denominazione e sede
- È costituita, ai sensi del vigente Codice civile, la Fondazione denominata “FONDAZIONE ITALIA IN SALUTE” (in seguito per brevità la “Fondazione”), con sede legale a Milano.
- Il trasferimento della sede nell’ambito del comune non costituisce motivo di modifica statutaria, ma dovrà formare oggetto di comunicazione all’autorità di controllo.
- Una volta effettuata l’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà “FONDAZIONE ITALIA IN SALUTE ETS”.
ART. 2
Finalità e attività
- La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo esclusivo il perseguimento di fi-nalità di utilità sociale e solidaristiche, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017, finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e la cultura della prevenzione presso la popolazione.
- Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:
- lettera g) formazione universitaria e post – universitaria, fermo restando che la Fondazione potrà rilasciare titoli di studio solo dopo l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ministeriali;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l’altro:
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di riqualificazione e di specializzazione;
- organizzare eventi quali convegni, seminari e presentazioni di libri;
- pubblicare libri, ebook, paper;
- elaborare, organizzare e gestire organi di informazione, quali siti internet, social network, quotidiani, riviste;
- elaborare proposte anche attraverso la pubblicazione di specifici documenti quali, a titolo esemplificativo, libri bianchi, decaloghi, programmi et similia;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze.
- La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
- A tali fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all’Estero.
TITOLO II
PATRIMONIO, RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 3
Risorse e patrimonio
- Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione può acquisire le seguenti risorse:
- contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte.
- Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed im-mobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incre-mentare il patrimonio.
- Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
ART. 4
Fondo di dotazione
- Il Fondo di dotazione è costituito dal denaro, dai beni mobili ed immobili e dalle altre utilità che a tale Fondo siano stati espressamente conferiti in proprietà dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri Partecipanti.
- Nel Fondo di dotazione confluiscono i contributi ad esso destinati dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nonché le ulteriori risorse individuate dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 5
Fondo di gestione
- Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, senza espressa destinazione al Fondo di dotazione;
- da contributi del Fondatore promotore, dei Partecipanti fondatori, dei Partecipanti a tale fondo destinati dal Consiglio di Amministrazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale e diverse, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
- Il Fondo di gestione deve essere impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART. 6
Esercizio finanziario
- L’esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno solare.
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio sociale della Fondazione, da pubblicare nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.
- È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
TITOLO III
PARTECIPANTI E ORGANI
ART. 7
Membri della Fondazione
- I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore Promotore;
- Partecipanti Fondatori e Partecipanti.
ART. 8
Fondatore Promotore, Partecipanti Fondatori e Partecipanti
- Il Fondatore Promotore è indicato dall’atto costitutivo.
- Il Consiglio di Amministrazione definisce, anno per anno, il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti Fondatori o in qualità di Partecipanti.
- Possono aderire alla Fondazione come Partecipanti Fondatori o come Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o esteri, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbiano in seguito effettuato l’apporto in essa indicato. Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la qualifica è acquisita con l’effettuazione del primo di essi.
- Il Consiglio di Amministrazione determina con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
- La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
ART. 9
Durata della partecipazione
- Il Fondatore Promotore partecipa alla Fondazione per l’intera sua durata.
- I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti partecipano alla Fondazione per un triennio o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di accettazione della domanda.
ART. 10
Obblighi dei Partecipanti Fondatori
e dei Partecipanti
- I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.
ART. 11
Esclusione e recesso
- Il Consiglio di Amministrazione decide l’esclusione di Partecipanti Fondatori con delibera-zione assunta con la maggioranza di due terzi e l’esclusione di Partecipanti con deliberazione assunta a maggioranza semplice.
- L’esclusione può essere deliberata:
- per violazione dell’obbligo di effettuare integralmente i conferimenti ed i contribuiti promessi;
- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- – estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- – apertura di procedure di liquidazione;
- – fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
- Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.
ART. 12
Organi della Fondazione
-
- Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea Generale, l’Assemblea dei Fondatori e l’Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato;
- il Comitato Scientifico;
- l’Organo di Controllo.
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo compete il corri-spettivo determinato in sede di nomina tenendo conto, per ciascuno di essi, dell’attività svolta, delle competenze possedute e delle responsabilità assunte. Alle stese persone spetterà il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio dell’incarico.
ART. 13
Assemblea Generale
- L’Assemblea Generale è composta dal Fondatore Promotore, dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti, risultanti dall’apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
- L’Assemblea Generale delibera in ordine a:
- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina dell’Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso.
- L’Assemblea Generale è inoltre convocata almeno una volta all’anno per l’illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva. Analogo parere consultivo l’Assemblea Generale è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.
- Le delibere dell’Assemblea Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
- A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti, attestante i Partecipanti Fondatori e i Partecipanti in essere, nonché un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell’Assemblea Generale.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell’Assemblea Generale, che sarà curata dal Presidente, il tutto ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta il Fondatore Promotore ovvero almeno un quarto dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti indifferentemente dalla loro qualità di Fondatore Partecipante o di Partecipante.
- L’Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione.
- L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.
- Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente fra gli intervenuti, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- È ammessa la possibilità per i partecipanti all’Assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:
- sia consentito al presidente dell’Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, ac-certare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Art. 13 bis – Assemblea dei Partecipanti Fondatori e Assemblea dei Partecipanti
- L’Assemblea dei Partecipanti Fondatori è composta dal Fondatore Promotore e dai Partecipanti Fondatori. L’Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti.
- L’Assemblea dei Partecipanti Fondatori e l’Assemblea dei Partecipanti si intendono convocate con la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale quando il relativo ordine del giorno comprenda la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Esse deliberano, in conformità alle regole che seguono, nello stesso luogo e nella stessa data pre-visti per la riunione dell’Assemblea Generale.
- L’Assemblea dei Partecipanti Fondatori e l’Assemblea dei Partecipanti si intendono validamente costituite con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, sono presiedute dalla per-sona designata a maggioranza dei membri presenti e deliberano con il voto favorevole della medesima maggioranza.
- L’Assemblea di Partecipanti Fondatori nomina tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quello nominato dall’Assemblea dei Partecipanti.
- L’Assemblea dei Partecipanti nomina un membro del Consiglio di Amministrazione.
- Si applica alle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori e dell’Assemblea dei Partecipanti il disposto degli artt. 13.9, 13.10.
ART. 14
Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici, secondo quanto deliberato dall’Assemblea Generale.
- Potranno essere nominati Consiglieri di Amministrazione il Fondatore Promotore, i Partecipanti Fondatori-persone fisiche, i legali rappresentanti di Partecipanti Fondatori-enti. Inol-tre al Consiglio di Amministrazione dovrà partecipare un membro nominato ai sensi dell’art. 13 bis comma 5 tra i Partecipanti-persone fisiche o i legali rappresentanti di Partecipanti-enti.
- I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.
- I Consiglieri di Amministrazione restano in carica quattro anni salvo revoca deliberata dall’Assemblea prima della scadenza del mandato. Costituirà causa di decadenza dalla carica la perdita della qualifica di Partecipante Fondatore, di Partecipante o di legale rappresentante di Partecipante Fondatore o Partecipante.
- I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.
- Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.
- Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su candidatura del Fondatore Promotore. Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri.
- Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordi-naria della Fondazione. In particolare, provvede a:
- deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- deliberare sull’accettazione delle domande presentate dagli aspiranti Partecipanti Fondatori e Partecipanti;
- individuare le aree di attività della Fondazione:
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico ed eventuale compenso;
- eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresi-dente;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
- Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente uni-camente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all’articolo 2382 del Codice civile.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
- L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell’ora dell’adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche tele-matico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.
- L’andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale steso dal Segretario Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell’apposito libro.
È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste per l’Assemblea.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese.
ART. 15
Il Presidente
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecu-zione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente della Fondazione procede a convocare l’Assemblea Generale, l’Assemblea dei Fondatori Partecipanti e l’Assemblea dei Partecipanti, che presiede.
- In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.
- Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o cate-gorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.
ART. 16
Il Segretario Generale
- Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, del quale non può essere membro.
- Tra le funzioni del Segretario Generale rientra sempre l’attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
- Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza di diritto di voto e ne redige i verbali.
ART. 17
Il Comitato Scientifico
- Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 5 (cinque) a 30 (trenta) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione terrà conto, in sede di nomina, anche delle candidature eventualmente presentate dai Partecipanti Fondatori.
- Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l’eventuale indennità di missione ovvero ne regolamenta il rimborso delle spese per l’incarico svolto.
- Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.
- Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.
- Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all’anno il Comitato Scientifico per l’illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.
- A cura del Segretario Generale è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Scientifico.
ART. 18
L’Organo di Controllo
- La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo nominato dalla Assemblea Generale e scelto tra persone qualificate ed iscritte nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
- L’Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- I componenti dell’Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
TITOLO IV
ESTINZIONE E NORMA DI RINVIO
ART. 19
Estinzione
- La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice civile:
- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all’articolo 27 del Codice civile.
- In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
- La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.
ART. 20
Clausola arbitrale
- Tutte le controversie che riguardino la Fondazione ed in qualsiasi modo coinvolgano il Fondatore Promotore, i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti, gli organi della Fondazione o alcuni di tali soggetti, anche se relative all’interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite ad un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti litiganti – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più uno o due arbitri ulteriori, in relazione a quanto occorra per assi-curare la pluralità dei membri del Collegio. L’arbitro ulteriore, o uno dei due arbitri ulteriori, svolge la funzione di Presidente del Collegio. La scelta dell’arbitro o degli arbitri ulteriori è effettuata congiuntamente dagli arbitri nominati dalle parti. In difetto di accordo essa viene effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti litiganti.
- Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento, salva diversa intesa tra le parti litiganti.
- La sede dell’arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente, salvo diverso accordo tra le parti litiganti.
ART. 21
Norma di rinvio
- Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.
Firmato:
Federico Gelli
Mario Piero Cucchetti teste
Guido Clerici teste
Maria Clementina Binacchi (sigillo)