
Rischio clinico, sanità responsabile ed assicurazione
Con la nuova Legge un cambio di passo per per riportare il professionista della sanità al centro della sua missione a fianco dei malati
Maurizio Hazan
Molto si è detto della legge 24/2017, più comunemente nota come “legge “Gelli” (dal nome di chi, Federico Gelli, se ne è assunto la principale responsabilità morale e politica, nel travagliato processo di gestazione e di genesi).
Si è così diffusamente discusso, nei più qualificati consessi, dei suoi impatti sulla medicina difensiva, dei suoi risvolti penalistici, della sua tendenza ad arginare le esasperazioni inquisitorie di una certa giurisprudenza civile e dei suoi effetti di razionalizzazione sui criteri di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
Quel che – forse – non è stato adeguatamente sottolineato è il drastico e rotondo cambio di passo culturale a cui la legge – in modo davvero innovativo – tende. Al di là di singoli interventi su taluni aspetti critici, era invero necessario innestare, nella coscienza sociale una nuova consapevolezza: quella dell’urgenza di intervenire sul cuore del rapporto fiduciario tra medico e paziente, troppo spesso messo in crisi dal gioco di interessi non sempre commendevoli. Di qui la prioritaria esigenza di recuperare quella “alleanza terapeutica” che, sostenuta da una rinnovata comunicazione etica tra le parti, pare indispensabile per riportare il professionista della sanità al centro della sua missione di cura ed al fianco di un malato che gli si affidi, senza pregiudizi, remore o diffidenze.
In quest’ottica, guardare (solo) al danno, alla sanzione od al risarcimento non pareva un esercizio vincente. Per questo la legge guarda anzitutto alla “sicurezza delle cure”, preferendo incidere sulla prevenzione, piuttosto che sulla cura, di quel danno eventuale.
Il passaggio – epocale – è dunque sistemico, filosofico e culturale, e muove dalle secche degli approcci conflittuali e accusatori per approdare ad un rinnovato e serio impegno solidale.
Per dirla in sintesi, è il passaggio dalla “responsabilità sanitaria” alla “sanità responsabile”.
A tal fine, ed al di là dei principi ideali, l’impianto dispositivo della legge 24/2017 incide e permea l’intera filiera del rischio clinico: rischio endemico alle attività di cura, la cui assunzione responsabile è intesa quale valore primario, per trasformare le più delicate criticità in esperienze di progresso. Ed infatti la “sicurezza delle cure”, recita l’art. 1, si realizza anche attraverso “l’insieme di tutte le attivita’ finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie” : tutti vi devono concorrere, in un unico afflato. E non si tratta di un’affermazione di principio: un medico responsabile – ma sereno perché sostenuto dal sistema e dalla collettività – costituisce la prima garanzia di successo per il paziente.
Il buon governo del rischio clinico, peraltro, parte dall’organizzazione dei mezzi, delle risorse e dei processi virtuosi e si sviluppa sino a tener conto dell’esigenza di “coprire” i possibili costi risarcitori, nel caso in cui un danno comunque si verifichi.
Di qui l’introduzione di un sistema di assicurazione obbligatoria, o di “autoritenzione guidata” che svolge una fondamentale funzione di doppia protezione, tutelando, da un lato, l’operatore dal suo rischio di responsabilità e mettendo in sicurezza, dall’altro, le aspettative di ristoro dei pazienti (anche attraverso particolari misure, quali l’azione diretta).
In questo senso la Legge “Gelli” assume, anche nell’evoluzione del diritto delle assicurazioni private, un momento di particolare importanza. Viene qui, infatti, definitivamente affermata la particolare funzione sociale dell’assicurazione, quale essenziale momento di tutela della collettività nella moderna società del rischio. Un’assicurazione che deve superare i recinti di approcci esasperatamente indennitari e contribuire anch’essa allo sviluppo della cultura della prevenzione del rischio: prevenzione che abbassa il costo di quel rischio, alimentando un ciclo virtuoso che ne consente l’assicurabilità a condizioni di premio più sostenibili.